Vaccini mancanti, genitori vincono al Tar e figli ammessi temporaneamente

In un asilo del portogruarese una bimba era stata ammessa con un provvedimento di autorizzazione temporanea

PORTOGRUARO. A settembre 2017, in pieno caos vaccini, la bambina - che vive in un comune del Portogruarese - era stata ammessa alla frequenza dell’asilo con un provvedimento di autorizzazione temporanea: secondo la scuola, i genitori, che avevano presentato la richiesta di appuntamento all’Usl, avrebbero dovuto dimostrare l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie entro il 10 marzo 2018.

Mamma e papà, con gli avvocati Giorgia Tripoli ed Elena Feresin, hanno impugnato il provvedimento dinnanzi al Tar contro la scuola e il Ministero. Ieri è stata depositata la sentenza che, spiega l’avvocato Tripoli, «è un pronunciamento pilota che mette chiarezza sul significato del termine del 10 marzo. In Veneto non ci sono stati bambini espulsi, ma nel resto d’Italia sì, dopo marzo. In virtù di questo pronunciamento, questi bambini hanno diritto a rientrare in classe e ad un risarcimento del danno».

I giudici amministrativi di Venezia, accogliendo la tesi difensiva, hanno chiarito che la legge 119 del 2017 sulle disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale aveva fissato la data del 10 marzo 2018 esclusivamente per la consegna della documentazione da parte dei genitori che alla prima campanella avevano presentato alla segreteria scolastica l’autocertificazione delle vaccinazioni del proprio figlio.

Nel caso in cui i genitori, per ottenere l’ammissione del figlio a scuola, avevano comunicato alla segreteria la richiesta di appuntamento all’Usl, l’effettuazione delle vaccinazioni può avvenire, dice la legge, «entro la fine dell’anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia».

«Il legislatore», scrivono i giudici del Tar, «ha voluto consentire l’accesso ai servizi scolastici per i minori che abbiano seriamente e concretamente intrapreso il percorso volto all’adempimento degli obblighi vaccinali imposti dalla legge». ù

Per questo i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e annullato il provvedimento che aveva «illegittimamente previsto il termine del 10 marzo 2018 per l’effettuazione di tutte le vaccinazioni previste dalla legge». Dichiarato inammissibile, invece, il ricorso in merito al diniego d’accesso al servizio scolastico per la bambina, firmato dalla direzione scolastica due giorni prima dell’autorizzazione temporanea. Scrivono i giudici che «Il secondo provvedimento ha eliminato e sostituito il primo, seppure implicitamente». —


 

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