Tradito e sfrattato «Ora il marito dormirà nell’auto»
DOLO. Sarà costretto a lasciare l’abitazione nonostante fosse stato tradito dalla moglie che ora ha una relazione con il nuovo compagno. È la situazione che vive un padre della Riviera del Brenta di 53 anni dopo il divorzio dalla moglie di 42 con il quale ha avuto due figli. Dal 17 settembre dovrà lasciare la casa che condivideva con la moglie e andare a dormire in auto, spiega il suo avvocato, Regina Pierobon, di Castelfranco, che squarcia il velo sulla realtà catastrofica per i padri separati in Italia.
«Per tutta la vita ho lavorato per la mia famiglia. Sono sempre stato fedele a mia moglie», spiega l’uomo, «ma nel 2013 ho invece scoperto che lei mi tradiva, un fatto che era sotto gli occhi di tutto il paese, ma di cui mi resi conto solo quando lo constatai con i miei occhi. Lei non negò e di lì parti la causa di divorzio. Ci accordammo sul fatto che avremmo usato la casa, acquistata con un mutuo condiviso, creando due unità distinte io sarei andato nello scantinato».
Ma le condizioni economiche dell’uomo si sono aggravate e da 1200 euro al mese, è arrivato a prenderne 800 a causa della crisi. «Purtroppo», spiega l’avvocata Regina Pierobon, «la donna che asserisce di non percepire reddito (anche se è stato appurato che fa lavori saltuari di estetista per 1200 euro) ha voluto il pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli e il contestuale pagamento del mutuo che spettava all’ex marito: 340 per i figli e 370 per il mutuo su una paga di 800 euro».
L’uomo tenendo conto di spese come bollette e trasporto non ce l’ha fatta. «Ha deciso suo malgrado», spiega l’avvocata, «di versare il mantenimento e non la rata del mutuo. La ex moglie si è anche opposta alla richiesta di sospensione del mutuo». Sul marito è arrivata l’ulteriore tegola. La donna ha agito giudizialmente provocando il pignoramento di un quinto dello stipendio riducendo a 617 euro. Poi ha promosso una azione esecutiva nei suoi confronti.
«La Corte di Appello di Venezia», spiega l’avvocata Pierobon, «nonostante l’avvocato generale della Procura avesse dichiarato il reclamo infondato e non meritevole di accoglimento, decisione presa invocando l’art.155 quater c.c. peraltro abrogato nel 2013, gli ha ordinato di lasciar la casa entro 60 giorni portando con sé solo gli effetti personali, senza nemmeno modificare l’assegno destinato ai figli con ciò costringendolo a dormire "sotto le stelle", visto che non potrà pagare un affitto date le sue entrate, a meno di non scegliere di non pagare più, oltre al mutuo, l’assegno destinato ai figli, con ciò esponendosi a certa ulteriore querela».
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