Telefonia, stop antenne sui siti sensibili a Venezia
VENEZIA. Il Comune di Venezia ha il diritto di negare l’installazione di antenne di telefonia mobile all’interno dei “siti sensibili” previsti dall’articolo 50 del Regolamento di edilizia del 2001 (ripreso dall’articolo 55 del regolamento approvato nel 2015 dal Zappalorto e ora al vaglio dell’amministrazione Brugnaro): scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per gioco e lo sport dovranno essere “antenna free”.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato, con la sentenza 3662/2016, che conferma come nell’ambito delle strutture che ospitano “siti sensibili” - come identificati dalla circolare della Regione Veneto 12/2001 - le antenne di telefonia vadano vietate. I giudici hanno così definitivamente accolto il ricorso presentato dal Comune contro Telecom, che voleva allestire un impianto nell’area degli impianti sportivi di Malamocco: al “no” degli uffici era seguito il “via libera” del Tribunale amministrativo regionale, sulla base di una lettura che i giudici di appello ora definiscono «fuorviata».
Quella della possibilità o meno di negare autorizzazioni edilizie per nuove antenne è questione che si trascina da almeno 15 anni. Nel tempo, infatti, il Tar veneto e lo stesso Consiglio di Stato hanno annullato quelle parti del regolamento di Ca’ Farsetti che avevano introdotto una fascia di rispetto di 50 metri attorno ai siti sensibili. Ma il divieto d’installare impianti che producono onde elettromagnetiche resta “all’interno” di scuole, parchi, impianti sportivi.
I giudici d’appello elencano «i punti della questione incontrovertibili: (...) gli enti locali, con i loro strumenti di pianificazione e regolamentazione, possono impedire l’installazione di impianti, antenne, ecc, solo in luoghi ben individuati e sempreché il divieto sia giustificato da specifiche ragioni; fra i luoghi che è consentito sottrarre all’ubicazione degli impianti vi sono i cosiddetti siti sensibili; fra questi rientrano, in conformità alle direttive della Regione Veneto 12/2001 anche le aree per gioco e sport; il divieto per i siti sensibili non può estendersi anche alle circostanti “fasce di rispetto”, esterne al sito». E il via libera del Tar Veneto? «Probabilmente il giudice di primo grado è stato fuorviato dalla locuzione usata nelle premesse dei due dinieghi», dove si parla di impianti “presso” i siti sensibili, «mentre il progetto in questione ricade “nel” sito sensibile», tutelato dall’articolo 50. Conclusione: «Il Comune non ha posto un limite generalizzato all’installazione degli impianti, ma ha solo correttamente esercitato - su conforme direttiva regionale - la facoltà di vietare l’installazione di impianti di telefonia mobile in corrispondenza di varie tipologie di “siti sensibili”».
Le mappe dell’Agenzia regionale per l’Ambiente del Veneto riportano la situazione: a dicembre 2015 si contavano 50 impianti di telefonia mobile a Venezia, 4 a Murano, 2 a Buramo, 10 al Lido, 3 a Pellestrina, 2 a Sant’Erasmo e oltre un centinaio a Mestre.
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