Spinea, si schianta per l'asfalto ghiacciato. Comune costretto a risarcire

SPINEA. Dimostrare di aver fatto intervenire i mezzi spargisale e gli spalatori in caso di nevicata non basta per evitare costosi risarcimenti in caso di incidenti o infortuni: bisogna anche controllare che il lavoro sia stato effettuato a dovere e che strade e marciapiedi siano in sicurezza. E' questo, in sintesi, il nocciolo della sentenza con la quale il Tribunale di Venezia, terza sezione civile, ha condannato il Comune di Spinea a risarcire un automobilista uscito di strada a causa del ghiaccio su un sottopasso della viabilità comunale.
L'uomo, un 64enne, il 10 febbraio 2013, alle 8.15, stava procedendo in via Luneo con la sua Citroen Xara Picasso quando, all'uscita dal sottopasso in corrispondenza dell'attraversamento del Passante autostradale e della successiva semi curva, ha perso il controllo del veicolo a causa della mancata aderenza degli pneumatici sull'asfalto, reso come una saponetta dal ghiaccio formatosi durante la notte in seguito alla nevicata della sera precedente.
L'auto ha effettuato un testa coda andando a cozzare frontalmente contro un piccolo pilastro di cemento, peraltro coperto di vegetazione, che si trovava a bordo strada. Per fortuna il conducente e il figlio che era in macchina con lui hanno rimediato solo ferite lievi e non sono stati coinvolti altri mezzi o persone, ma il veicolo ha subito ingenti danni materiali per alcune migliaia di euro.
Il danneggiato, per essere risarcito, si è rivolto a Studio 3A, società specializzata nella valutazione delle responsabilità civili e penali. I tentativi di risolvere il contenzioso in via stragiudiziale, tuttavia, sono risultati vani a fronte del diniego da parte della compagnia di assicurazione del Comune di Spinea di riconoscere qualsivoglia responsabilità in capo della Amministrazione comunale spinetense, e si è così dovuti arrivare alla causa civile per responsabilità extracontrattuale del Comune per danno cagionato da cose in custodia ex articolo 2051 del codice civile.
Secondo il giudice l'automobilista ha provato, anche attraverso un dettagliato report fotografico, il nesso di causalità tra le condizioni di estrema pericolosità e scivolosità del manto stradale e l'evento dannoso, mentre la Pubblica Amministrazione non è riuscita a dimostrare l'insorgenza del caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore causale esterno, eccezionale e imprevedibile per il custode del bene a cui compete l'onere di vigilanza e di manutenzione sul bene stesso.
Nella sentenza si dà atto al Comune di Spinea di aver correttamente adoperato facendo intervenire i mezzi spargisale, oltre agli spalatori, ma si specifica anche che ciò appare ininfluente “in rapporto alla speciale responsabilità ex articolo 2051 cc”, riconoscendo dunque la cosiddetta “culpa in vigilando”, ossia l'omessa vigilanza sulle condizioni del sottopasso e di quel tratto di viabilità.
Il Comune è stato così condannato a pagare all'automobilista una somma di quasi quattromila euro, più gli interessi e le spese legali.
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