«Spazi barca, arretrati prescritti»
CHIOGGIA. I canoni demaniali, per la concessione degli spazi acquei (barca), anteriori a cinque anni, sono prescritti. E se il Magistrato alla acque volesse, comunque, richiederli, trascinando in giudizio i cittadini, rischierebbe di provocare un danno erariale. Quindi è meglio che non riscuota queste somme.
È questa la sostanza, tradotta dal giuridichese spinto, del parere che il Difensore civico regionale ha espresso sul pagamento dei canoni arretrati, per gli spazi acquei, che riguarda circa 2800 cittadini, in tutta la provincia, dei quali 5-600 chioggiotti. Il pagamento era stato richiesto, alcuni mesi fa, dal Magistrato alle acque, subentrato all'Agenzia del demanio nella gestione di quelle concessioni. Il punto più controverso era, appunto, la prescrizione: si possono chiedere arretrati, addirittura ventennali, quando la prescrizione ordinaria per tasse, imposte, ecc. è di cinque anni? I cittadini, le associazioni, gli stessi enti locali, hanno sempre pensato di no e il comune di Cavallino aveva interpellato il Difensore civico regionale. Quest'ultimo, come prassi, aveva chiesto ragione al Magistrato alle acque il quale, in sostanza, aveva sostenuto che i cittadini che avevano pagato, sia pure parzialmente («salvo conguaglio») il canone nei vent'anni in questione, avevano, di fatto, rinunciato alla prescrizione e, quindi, dovevano versare la differenza. Ora il Difensore civico risponde che non è così. E cita il codice civile (articoli 2034 e 2940) e la Cassazione (sezione lavoro, sentenza n. 94 del 1994) in cui si dice esplicitamente che il pagamento parziale di un debito prescritto non implica automaticamente la rinuncia alla prescrizione da parte del debitore, ma che tale ipotetica rinuncia va valutata nel contesto di tutte le circostanze. Pertanto la prescrizione va eccepita, in giudizio, dalla parte interessata e se, con sentenza passata in giudicato, il debito venisse dichiarato prescritto, esso rientrerebbe nell'ambito delle «obbligazioni naturali» e non sarebbe quindi «ripetibile», cioè non se ne può richiedere l'ulteriore pagamento.
Secondo il Difensore civico il Magistrato, citato in giudizio da chi non pagasse gli arretrati, andrebbe incontro a una sentenza di tal genere e si troverebbe, quindi, a pagare spese giudiziali, più o meno cospicue, dando origine a un danno erariale. Dunque, in base al principio di correttezza amministrativa (articoli 1175 e 1375 del codice civile) il Difensore civico invita il Magistrato a rinunciare alla riscossione di quegli arretrati. (d.deg.)
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