Sale slot, il Tar ha bocciato il regolamento comunale

San Donà. Il taglio dell’orario di apertura da 20 a 6 ore è stato ritenuto eccessivo ma il tribunale ha ribadito il diritto di disciplinare l’attività e respinto gli altri punti
Un uomo gioca con una slot machine in una foto d'archivio. ANSA / YM YIK .
Un uomo gioca con una slot machine in una foto d'archivio. ANSA / YM YIK .

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha bocciato il regolamento con cui il Comune di San Donà ha disciplinato il funzionamento delle sale slot in città. Ma è stata una bocciatura solo parziale. I giudici amministrativi della terza sezione, presieduta da Oria Settesoldi, hanno accolto solo uno dei cinque punti del ricorso che la società Royal Vlt, che gestisce una sala giochi in città, ha presentato per l’annullamento del regolamento approvato lo scorso luglio dal consiglio comunale. Il Tar ha annullato l’articolo che riduceva a sei ore l’orario di apertura consentito alle sale giochi. Confermata, invece, la validità di altre misure, come quella che impone di non oscurare le vetrine degli spazi riservati al gioco.

Insomma, la sentenza segna un sostanziale pareggio, tanto che i giudici hanno compensato le spese e rigettato la richiesta di risarcimento danni presentata dalla società. Scendendo nel dettaglio, il Tar ha sospeso la validità dell’articolo 11 del regolamento, che consentiva l’apertura delle sale giochi cittadine solo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 di tutti i giorni. Durante l’udienza gli avvocati della sala giochi e quelli del Comune hanno battagliato sul precedente orario di apertura, con i primi a sostenere che non esistesse alcun limite mentre per il Comune il limite era di 20 ore giornaliere. A prescindere dalla diatriba, il Tar ha ritenuto «sproporzionata e ingiustificata la drastica riduzione dell’orario di apertura compiuta con l’articolo 11».

Riducendo l’orario di apertura a sei ore giornaliere, infatti, il nuovo regolamento ne prevedeva un abbattimento superiore al 50%. Da qui la decisione di accogliere il ricorso. I giudici amministrativi, invece, hanno ritenuto infondati gli altri quattro motivi a sostegno del ricorso. In particolare, sono stati respinti i punti che chiedevano la sospensione di alcuni commi dell’articolo 8 del regolamento. Nel dettaglio, si tratta del comma 6, in cui si stabilisce che i locali e le aree destinate al gioco debbono rimanere visibili dall’esterno, vietando per esempio l’installazione sulle vetrate di pellicole oscuranti. Oltre che del discusso comma 10, secondo cui presso le postazioni di gioco non possono essere posizionati arredi come sgabelli, sedie o panche che consentano ai giocatori di sedersi.

Secondo il Tar, il Comune ha il diritto di poter disciplinare questi aspetti e il potere di farlo gli deriva direttamente dalle competenze generali attribuite agli enti locali dalla legge regionale per il contrasto e la riduzione della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico.

Giovanni Monforte

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