Sale scommesse, serve il permesso del questore
La pena è ridicola, il titolare della sala scommesse di Mira Davide Rampazzo dovrà pagare un’ammenda di 138 euro, ma la sentenza firmata nei giorni scorsi dal giudice veneziano Giuliana Galasso lascia il segno perché dice una parola definitiva su una questione importante: alle sale scommesse per operare non basta la concessione del ministero delle Finanze, ma è necessaria anche l’autorizzazione del questore della città in cui si trovano. E, spesso, questo secondo permesso non lo hanno, come è appunto accaduto a Rampazzo per la sua agenzia di Mira. In questo caso è rimasto coinvolto nella vicenda un colosso del settore, la maltese “Stanleybet”, controllata dall’inglese “Stanleybet International Betting Limited” di Liverpool, che in Europa gestisce oltre duemila agenzie di cui un centinaio in Italia. Rampazzo, stando alle accuse, aveva ricevuto l’ordine di chiusura del questore proprio perché gli mancava l’autorizzazione e lui ha proseguito nella sua raccolta delle scommesse, contravvenendo ad un ordine delle autorità.
«La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti autorizzati da parte di ministeri. La competenza amministrativa al rilascio delle predette licenze appartiene alle Questure; allo Stato, invece il rilascio delle concessioni» scrive il giudice Galasso nella sentenza di condanna. «Il diritto italiano», si legge ancora, «vuole che per gestire in legalità una sala scommesse siano necessarie sia la concessione ad opera del ministero o di altro ente, sia la licenza del questore».
La Corte di Giustizia europea, spiega il giudice veneziano, considera che «un sistema di concessioni può costituire un meccanismo efficace per controllare coloro che operano nel settore dei giochi d’azzardo allo scopo di prevenire l’esercizio di questa attività per fini criminali o fraudolenti e che spetta ai giudici nazionali» verificare che ciò avvenga. E viene citata una seconda sentenza europea in cui si afferma che è lecita una normativa nazionale in cui «le società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo abbiano l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia in aggiunta a una concessione statale». E il magistrato veneziano conclude sottolineando che «l’aver avuto la Stanleybet la concessione per la rete di gioco a distanza non esime, naturalmente, i titolari dei sui centri siti in territorio italiano dall’obbligo di ottenere anche la licenza del questore».
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