Prof e anche immobiliarista Ora deve risarcire lo Iuav

Docente di tecnica delle costruzioni all’Iuav, il professor Roberto Di Marco seguiva anche una vivace attività di compravendite immobiliari, non dichiarata all’ateneo.

Di questo si sono convinti i giudici della corte dei Conti del Veneto, che hanno così condannato l’ingegnere a risarcire all’università 174 mila euro, sui 248 mila percepiti come stipendi tra il 2012 e il 2017, in quanto - scrivono in sentenza - «gli emolumenti percepiti nella sua qualità di docente universitario erano correlati e proporzionati ad una condizione di esclusività che - nel caso - è stata colpevolmente disattesa, incidendo sullo stesso “valore” della prestazione resa all’università. Un rapporto di esclusività inesistente per tutti gli anni in contestazione».

La sentenza fa seguito di pochi giorni a quella che - sostanzialmente con la stessa motivazione: attività privata non autorizzata - ha raggiunto un altro docente Iuav, l’architetto Pierluigi Grandinetti, condannato a risarcire 120 mila euro.

Due vicende che traggono origine da un’indagine del Nucleo Polizia Tributaria di Venezia della Guardia di Finanza del 2017 - “Progetto Magistri “ - per verificare il rispetto della “disciplina del tempo pieno” da parte dei docenti universitari. Nel setaccio erano rimaste le posizioni dei due docenti.

Per quanto riguarda l’ingegner Di Marco, l’accusa è di aver svolto «una serie di incarichi che hanno comportato l’esercizio di attività vietate dalla normativa», ovvero, «attività d’impresa di natura commerciale», nell’ambito di una società di progettazione ingegneristica e di alcune agenzie immobiliari. Incarichi mai comunicati all’Iuav. La difesa ha sottolineato il fatto che l’ingegnere fosse docente a “tempo definito”, non sottoposto a vincoli di esclusività e che - in ogni caso - non ci sarebbe stata alcuna volontà di nascondere alcunché, tanto che il Consiglio di disciplina dell’ateneo non aveva riscontrato carenze didattiche. Di tutt’altro avviso i giudici della Corte dei conti, convinti che il «doloso occultamento sia suffragato dalla circostanza che il prof. Di Marco non ha mai informato l’ateneo dell’assunzione di plurimi incarichi in società private a carattere commerciale, non autorizzabili in quanto incompatibili con l’attività di docente, seppur a tempo definito (....) i pubblici impiegati, tra cui rientra il convenuto come dipendente dell’Università, sono al servizio esclusivo dell’ente pubblico datore di lavoro e obbligati a chiedere di volta in volte l’autorizzazione per incarichi dei quali dovrà essere valutata di volta in volta l’eventuale incompatibilità e conflitto di interessi (....) il dovere di esclusività comporta che il pubblico dipendente utilizzi le proprie energie lavorative ad esclusivo vantaggio dell’amministrazione di appartanenza».

I due docenti potranno ra ricorrere in appello. —

r.d.r.

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