Passerella della discordia ultimatum al Comune

Chioggia. Il difensore civico ha scritto all’amministrazione e alla Soprintendenza Entro 20 giorni devono consegnare la documentazione sulla contestata opera
Di Elisabetta B. Anzoletti

CHIOGGIA. Ultimatum a Comune e Soprintendenza ai beni paesaggistici sulla passerella della discordia. Il difensore civico regionale, Roberto Pellegrini, ha inviato nei giorni scorsi un sollecito ai due enti per visionare tutte le autorizzazioni sulla passerella del Vena, dopo la prima richiesta dello scorso marzo, rimasta lettera morta.

I due enti hanno venti giorni di tempo per rispondere per evitare di commettere un illecito amministrativo che configura anche responsabilità penale. L’istanza d’ufficio del difensore civico era scattata dopo gli articoli apparsi sulla Nuova Venezia che davano conto delle forti perplessità che stava provocando il percorso pedonale a ridosso della chiesa della Santissima Trinità.

Il garante regionale aveva chiesto di visionare tutte le autorizzazioni che avevano portato al via libera per i lavori per vagliare che tutta la procedura fosse consona a quanto prevede la normativa urbanistico-edilizia in materia. Ciò che ha animato per settimane il dibattito in città era l’impatto sulla scelta dei materiali, acciaio, cemento e legno bianco. Questioni che avevano anche provocato una dura presa di posizione della chiesa con don Giuliano Marangon, responsabile del polo museale diocesano, che parlava di “delitto contro la storia”. In molti si sono chiesti come la Soprintendenza e la Salvaguardia avessero potuto dare l’ok.

Per fare luce su tutta la vicenda Pellegrini aveva inviato a fine marzo l’istanza al sindaco Giuseppe Casson e ai responsabili della Soprintendenza chiedendo di visionare gli atti del procedimento e le preventive autorizzazioni per valutare la legittimità dell’opera. La richiesta è caduta nel vuoto e ora il difensore civico alza i toni. «Ad oggi», scriveva Pellegrini a fine maggio, «non è pervenuta risposta in violazione all’articolo 2 della legge 241 del ’90. Il mancato riscontro al difensore civico costituisce profilo di illegittimità dell’azione amministrativa (sentenza del Tar del Veneto del 23 marzo 2011) ed espone alle responsabilità di cui all’articolo 328 del codice penale. Restiamo in attesa di un riscontro entro venti giorni dal ricevimento della presente e di conoscere le eventuali successive determinazioni del caso».

L’ultimatum dovrebbe scadere in questi giorni. Rimane da capire se gli enti nel frattempo hanno inviato la documentazione richiesta e come procede l’iter dei due esposti presentati alla Guardia di finanza dal consigliere del Pdl Renzo Donin, uno contro ignoti e uno direttamente contro il sindaco.

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