Passante: il Tar respinge il ricorso del Comune
MIRANO. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Mirano per ottenere la costruzione delle opere complementari al Passante autostradale. Il ricorso del 20 gennaio 2017 chiedeva quanto previsto negli accordi firmati con Stato e Regione nel 2007, 2008 e 2010, che prevedevano una serie di interventi sia compensativi, sia di adeguamento della viabilità esistente al traffico generato dal nuovo tratto di autostrada di 32 chilometri aperto nel 2009.
L’azione legale seguiva una serie di note avanzate dal Comune alla Regione in cui si lamentava come per molti interventi previsti, in alcuni casi, non ci fosse nemmeno il progetto. Nel ricorso, presentato dall’avvocato Alfiero Farinea, il Comune di Mirano chiedeva che il Tar accertasse il mancato o inesatto adempimento degli accordi in particolare per la definizione della viabilità ordinaria complementare. Tra questi lavori spiccano la sistemazione del “nodo” di Vetrego, le rotatorie, le ciclabili, ma soprattutto l’intera viabilità alternativa per evitare il traffico di attraversamento, opera quest’ultima per cui la Regione aveva promesso 19 milioni.
Il “conto” è stato presentato alla Presidenza del Consiglio (difesa dall’Avvocatura dello Stato), alla Regione (avvocati Ezio Zanon, Cecilia Ligabue e Chiara Drago), alla Città metropolitana, erede della Provincia, (avvocati Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia e Roberta Brusegan), Veneto Strade (avvocato Alfredo Biagini) e Cav (avvocato Andrea Giuman). Tra mancati lavori, inesatti adempimenti e risarcimenti del danno la cifra valutata dai legali del Comune ammontava a 42 milioni e 153 mila euro.
I giudici della prima sezione del Tar (presidente Maurizio Nicolosi, consigliere Pietro De Bernardinis, estensore Silvia Coppari) hanno rilevato in particolare la risposta dei legali della Regione, secondo cui l’Ente aveva “assolto all’obbligo di inserire nella programmazione regionale la previsione di spesa di 19 milioni” per la riduzione del traffico di attraversamento, ma che, malgrado tale stanziamento, “sarebbe stato possibile assumere un impegno di spesa pari soltanto a 737.000 euro”, “poiché, a distanza di quasi sette anni dall’assunzione dell’impegno, il Comune non avrebbe ancora provveduto a rendicontare le spese di progettazione”.
Secondo i giudici l’intero ricorso si sarebbe basato sul presupposto logico per cui dagli accordi di programma in questione sarebbe possibile ricavare obblighi specificamente riferibili ai vari Enti firmatari. Ma dopo aver esaminato i singoli accordi il Tar ha stabilito che “essi si limitano a individuare un modulo organizzativo di coordinamento tra diverse amministrazioni” e “a quantificare in maniera generica le somme da stanziarvi per farvi fronte, ma non raggiungono affatto un grado di definizione delle rispettive obbligazioni di fare autosufficiente, demandando espressamente l’individuazione dei rispettivi obblighi all’adozione di successivi atti attuativi di progettazione e di esecuzione che, nella maggior parte dei casi, non risultano esser stati ancora adottati”.
Di più i giudici notano che anche il Comune di Mirano aveva la responsabilità dei progetti ed esecuzione di alcune opere, quindi “avrebbe dovuto, anziché chiedere genericamente l’adempimento relativo alla realizzazione dell’opera rimasta incompiuta, dimostrare di aver prima assolto ai propri impegni e al contempo che il preteso inadempimento loro imputato non era dipeso da una propria carenza organizzativa”.
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