La morte del professor Vogel: «Dalla gondola di Forcellini l’innesco della tragedia»

Le motivazioni della sentenza che portò alla condanna a 10 mesi del gondoliere. Contestata la mancata adozione della massima prudenza e cautela 
Interpress/Mazzega Vitucci Venezia, 17.08.2013.- Incidente mortale in Canal Grande, Vaporino della linea 1 sperona una gondola con quattro turisti tedeschi.- Nella foto subito dopo l'incidente
Interpress/Mazzega Vitucci Venezia, 17.08.2013.- Incidente mortale in Canal Grande, Vaporino della linea 1 sperona una gondola con quattro turisti tedeschi.- Nella foto subito dopo l'incidente

VENEZIA. «La posizione della gondola di Daniele Forcellini certamente costituì l’innesco della turbativa che poi, in concomitanza con le manovre errate, le violazioni e le imprudenze degli altri soggetti coinvolti, condusse al tragico epilogo della collisione». Il gondoliere ha intrapreso l’attraversamento del Canal Grande «in condizioni di tempo e luogo pericolosi e senza adottare la massima prudenza e cautela imposti dalla presenza di tre vaporetti di linea».

Una responsabilità che in ogni caso è legata a «un apporto causale più modesto rispetto agli imputati già giudicati». Scrive così la giudice Sara Natto nelle motivazioni della condanna a 10 mesi per omicidio colposo a carico di Forcellini, nell’ambito del procedimento per la morte di Joachim Vogel. Il criminologo tedesco era rimasto schiacciato da un vaporetto mentre era in gondola con la famiglia il 17 agosto 2013.

La giudice ricostruisce, anche grazie alle immagini delle telecamere del sistema Argos, che «La manovra posta in essere dal Forcellini di tentativo di attraversamento del Canal Grande, partendo dallo stazio della Scuea e diretto allo stazio di Riva del Vin, ha costretto i vaporetti condotti da Fabio Zamboni e Riccardo De Ambrosi a mutare la rotta deviando a sinistra per scapolare la gondola di Forcellini, creando così le condizioni critiche. Forcellini inizia la manovra di attraversamento del canale quando i tre motobattelli Actv sono ancora fermi ai rispettivi approdi (partiranno però una manciata di secondi dopo) e dunque in una situazione tale da non consentirgli assolutamente di completare in sicurezza la manovra».

Secondo la giudice, la gondola di Forcellini inizia l’attraversamento del Canal Grande «già in uscita dalle arcate del Ponte, in una condizione pericolosa di tempo, luogo (distanza ravvicinata dal Ponte e dagli imbarcaderi) e traffico intensissimo, in una situazione di ridotta visibilità per la presenza di un vaporetto ancora attraccato al pontile». Forcellini, poi, non avrebbe lasciato la precedenza ai mezzi Actv e comunque «la sua posizione appariva idonea ad ostacolare le manovre di distacco dei mezzi pubblici dall’approdo, in violazione dei regolamenti comunale e provinciale».

Nelle motivazioni, la giudice smonta sia le osservazioni del consulente tecnico della difesa, l’ingegner Mario Dell’Isola, sia le parole dal campione del remo Giampaolo D’Este, citato in aula come teste della difesa, che non vanno a giustificare la condotta tenuta da Forcellini.Certo all’epoca non vigeva il divieto di attraversamento del Canal Grande da parte delle imbarcazioni a remi (introdotto successivamente all’incidente), ma la manovra «doveva comunque essere fatta in condizioni di sicurezza».

Conclude la giudice: «Un comportamento prudente e rispettoso dell’obbligo di precedenza da parte di Forcellini avrebbe con elevata probabilità evitato o reso meno devastanti le successive manovre di emergenza, pur in buona misura errate, che condussero all’investimento della gondola di Pizzaggia (su cui viaggiavano i Vogel, ndr) e che tale esito infausto era largamente prevedibile, sia pure non nel dettaglio, attesa la posizione assunta da Forcellini quasi in centro canale, che palesemente ostacolava la rotta dei motobattelli».

«Rispetto la sentenza che tuttavia trovo contraddittoria in alcuni punti», commenta il difensore di Forcellini, l’avvocato Antonio Alessandri che a breve presenterà appello. 


 

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