Il Tar dà ragione al Comune: «Ordinanza Ztl legittima»
VENEZIA. L’ordinanza che limita i passaggi dei taxi sotto il ponte di Rialto è legittima. Lo hanno stabilito i giudici del Tar Veneto, respingendo il ricorso presentato dalle cooperative motoscafi di taxi e noleggio. E segnando un punto importante in favore del Comune nell’eterna babele di provvedimenti, ricorsi e impugnazioni sul traffico acqueo. Sotto esame stavolta l’ordinanza 92 del 10 febbraio 2015, firmata dai commissari e ideata dagli uffici della Mobilità. Si dovevano limitare i transiti sotto il ponte di Rialto in osservanza anche delle indicazioni della Procura dopo le indagini sulla morte del turista tedesco nel 2013. Modificate le ordinanze in vigore, con l’introduzione di nuovi limiti. Divieto di passaggio alle barche dei residenti fino a mezzogiorno, divieti in certe fasce orarie al passaggio dei noleggi e taxi fuori turno. Provvedimento contro cui avevano presentato ricorso compatte tutte le cooperative motoscafi.
Ma adesso è arrivato lo stop. «Ricorso infondato», scrivono i giudici Maurizio Nicolosi (presidente), Enrico Mattei e Silvia Coppari. Sono state ritenute «prive di fondamento» le doglianze presentate dalle cooperative, riassunte in un lungo ricorso, Non è vero, secondo i giudici, che il provvedimento sia stato emanato in modo illegittimo dall’Ufficio Traffico Acqueo del Comune. «Si tratta dell’organismo titolato per legge a firmare provvedimenti di disciplina del traffico anche a seconda dei tipi di imbarcazione».
Inesatta anche l’affermazione fatta dai ricorrenti che il provvedimento in questione non avrebbe ridotto il traffico in Canal Grande. Il Tar cita i report inviati dalla Direzione Mobilità e Trasporti del Comune, da dove si evince che dall’aprile 2014 all’aprile 2015, dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, il traffico acqueo a Rialto è diminuito del 7,1 per cento. Dati forse già superati dall’estate del 2015, che ha visto un afflusso record di turisti e di passaggi di mezzi turistici. E anche lontani dall’obiettivo dichiarato dall’amministrazione di ridurre i passaggi del 15-20 per cento. Ma sufficienti, secondo i giudici amministrativi, a riconoscere la bontà del provvedimento del Comune.
Altra considerazione è quella che il divieto ai taxi «non in turno» sia stato un provvedimento dettato da una precisa esigenza: quella di preservare il delicato equilibrio ambientale della laguna al moto ondoso, tutelando al contempo la sicurezza della navigazione. I giudici smontano anche l’obiezione che la nuova ordinanza violerebbe la legge del 1992 che prevede «corsie preferenziali per i taxi».
«In ambito lagunare», scrivono i tre magistrati, «non è possibile alcuna equiparazione tra servizi pubblici non di linea su strada e su acqua; le corsie preferenziali sono irrealizzabili in acqua». Ricorso smontato, dunque. E adesso si riparte daccapo. Tenendo conto però che dopo numerose sconfitte in ambito amministrativo il Comune ha segnato un punto a suo favore. Segnale evidente che in materia di ordinanza Ca’ Farsetti è sovrana. E può proporre provvedimenti di limitazione del traffico. Che se scritti bene passano, come in questo caso, l’esame di legittimità dei giudici amministrativi. I motoscafisti hanno peraltro annunciato un possibile ricorso al Consiglio di Stato.
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