Governo contro Regione: «Scelta incompatibile, non si può fare»

I contenuti del ricorso presentato da Gentiloni alla Corte Costituzionale: «Rischio sovvertimento del capoluogo»
Interpress/Mazzega Venezia, 22.04.2015.- FOTO AEREE Nella foto Venezia e Ponte della Libertà
Interpress/Mazzega Venezia, 22.04.2015.- FOTO AEREE Nella foto Venezia e Ponte della Libertà

VENEZIA. La data di deposito presso la giunta regionale del Veneto è il 18 maggio, venerdì. Il governo Gentiloni, in carica per l’ordinaria amministrazione, attraverso l’Avvocatura generale dello Stato ha deciso di presentare un ricorso per conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale contro la Regione Veneto per annullare la delibera del 13 marzo scorso che indice il refendum consultivo per la divisione di Venezia da Mestre fissando la data del voto per domenica 30 settembre. Un ricorso che chiede l’annullamento del referendum ed è collegato ad una istanza di sospensione dell’esecuzione in attesa del pronunciamento della suprema Corte.

28/09/2017 Roma. Prima giornata della Terza Conferenza Nazionale sulla Famiglia, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Nella foto, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
28/09/2017 Roma. Prima giornata della Terza Conferenza Nazionale sulla Famiglia, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Nella foto, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.


Le polemiche. Mossa che scatena la protesta dei movimenti autonomisti che già devono affrontare i rilievi di Comune di Venezia e Città metropolitana: ben «sei ricorsi promossi davanti al Tar Veneto, a spese pubbliche», ricordano, polemici. Da Mestre il sindaco Brugnaro usa il concetto del “Stato de Mar Stato de tera” per ribadire che «l’acqua unisce e non divide come invece la politica vorrebbe». Insomma, la polemica continua.

I rilievi. Il ricorso del governo Gentiloni punta a bloccare la consultazione referendaria evidenziando la «violazione e la falsa applicazione» di articoli della Costituzione (114 e 117 e 133) e della legge 56 del 2014 (la Delrio, istitutiva delle Città metropolitane), dell’articolo 1 dello Statuto della Regione Veneto e gli articoli 2 e 10 dello Statuto della Città metropolitana.

POSSAMAI MESTRE: PIAZZA FERRETTO VISTA DALLA TORRE DI MESTRE..20/05/2008 © SALVIATO LIGHTIMAGE
POSSAMAI MESTRE: PIAZZA FERRETTO VISTA DALLA TORRE DI MESTRE..20/05/2008 © SALVIATO LIGHTIMAGE


Invasione di competenze. Lo Stato «ritiene invasive della sfera di competenza attribuitagli dalla Carta fondamentale» le scelte della Regione Veneto, evidenziando il «tono costituzionale del conflitto». L’avvocatura dello Stato ( il ricorso porta le firme degli avvocati Massimo Salvatorelli e Pio Giovanni Marrone) evidenzia la «scelta viziata da evidente carenza di potere della Regione». Un referendum di separazione viene definito «incompatibile con la disciplina» della legge sulle Città metropolitane che contempla «un’unica ipotesi di modifica del territorio», ovvero che lo statuto dell’ente sia modificato per introdurre «l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano». Per il governo Gentiloni, e gli avvocati dello Stato, la competenza della Regione di variare le circoscrizioni comunali in Veneto non può che essere limitata ai casi della legge regionale 25 del 1992 che «non possono riguardare il territorio del Comune capoluogo della Città metropolitana».

Rischio sovvertimento. Il ricorso fa notare che il referendum rischia di avere un «effetto di sostanziale sovvertimento» del ruolo di Venezia, capoluogo metropolitano e veneto. Il Comune di Venezia, capoluogo metropolitano, passerebbe, in caso di divisione, da 261.905 abitanti (dati 31 dicembre 2016) a 82.902 abitanti, «ovvero meno di metà del neonato Comune di Mestre (il quale, invece, avrebbe 179.003 abitanti) e diventerebbe il sesto Comune della Regione per numero di abitanti». E continuano: «Ne deriverebbe l’assurda conseguenza che il sindaco di Venezia, nonché sindaco della città metropolitana, rappresenterebbe, e sarebbe eletto, soltanto dal 10 per cento della popolazione metropolitana mentre il sindaco di Mestre rappresenterebbe il doppio della popolazione». Ipotesi per il governo «inaccettabile» e che evidenzia come il nesso «tra sindaco del Comune capoluogo e sindaco metropolitano comporta anche la non modificabilità del territorio del Comune capoluogo, perché ciò farebbe di questo un ente diverso da quello indicato testualmente come il Comune il cui sindaco è anche sindaco metropolitano».

Referendum inammissibile. Solo l’elezione diretta del sindaco metropolitano può consentire una divisione del territorio. Per gli avvocati l’iniziativa di legge popolare, nel caso di Venezia, non è quindi ammissibile così come non è consentito un referendum popolare riservato solo ai cittadini del Comune capoluogo (come prevede il voto del 30 settembre, ndr) e non aperto a tutti i residenti della Città metropolitana.

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