Furto al distributore Ip «Negato il risarcimento»

BORBIAGO. Distributore di benzina subisce un furto ma non viene risarcito dalla propria assicurazione. Protagonista della vicenda è Paolo Menin, rappresentante della Petrol Jolly Srl, società che gestisce il distributore Ip a Borbiago, all'uscita del casello autostradale. A raccontarlo sono l’avvocato Roberta Sorrentino e il dottor Matteo D’Angelo dello studio legale “D’Angelo&Sorrentino” cui si è affidato l’uomo.
«Il 25 agosto scorso alle 19.50 scattava l’allarme del distributore self service nella stazione Ip», spiegano i legali «Menin constatava che la cassaforte del distributore era stata fraudolentemente aperta e che era stato asportato il sacchetto contenente l’incasso di 8500 euro. Il signor Menin, dopo aver avvisato la vigilanza e i carabinieri, ha sporto denuncia inviandone copia all’assicurazione». Paolo Menin, non ricevendo risposta dall’assicurazione, decise di affidarsi ai legali. «Abbiamo contattato l’assicurazione il 6 novembre», precisa l’avvocato Sorrentino, «e poi ci siamo accordati con il perito incaricato per il sopralluogo necessario per il prosieguo della pratica». Il 7 febbraio è arrivata una comunicazione dalla compagnia assicurativa. E qui l’amara sorpresa. Il danno non poteva essere risarcito, secondo l’assicurazione, perchè nel contratto si prevedeva che «il furto, per essere indennizzabile, debba essere commesso con introduzione (previa rottura e/o scasso) da parte dei ladri, nei locali assicurati: il furto ha riguardato l’asportazione del denaro posto nella colonnina self per il rifornimento nel piazzale esterno del distributore senza neppure violazione della stessa».
Una giustificazione respinta dai legali, secondo i quali nello stesso articolo del contratto si precisava un altro caso di beni indennizzabili in caso di furto («uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili»).
Quanto ai “locali” , puntualizza l’avvocato Sorrentino, «la parola, inserita in un vero e proprio “contratto tipo” prestampato e nelle allegate “condizioni generali di assicurazione”, è da interpretarsi quale “area” in quanto la particolarità dell’azienda assicurata è di svolgere un’attività soprattutto all’aperto e non solo all’interno di zone delimitate da muri e tetto».
A questo punto o l’assicurazione ci ripenserà e proporrà una offerta risarcitoria, oppure sarà avviata una causa civile.
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