«Ferro non poteva candidarsi a sindaco»
CHIOGGIA. «Ferro non era né candidabile né eleggibile». A gettare un’ombra sull’elezione di Alessandro Ferro a sindaco di Chioggia è l’avvocato Pierpaolo Alegiani, il legale che ha difeso la società Chiara srl nel ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla società di Ferro, Ultima spiaggia, contro il Comune. Per sostenere la sua tesi Alegiani cita il Testo Unico degli enti locali che prevede che non sia candidabile chi ha un contenzioso aperto con l’ente per il quale si candida. Situazione in cui Ferro si trovava quando la causa è passata al vaglio del Consiglio di Stato. La vicenda parte nel 2014 quando la sas (società in accomandita semplice) Ultima spiaggia (in cui Ferro siede assieme a un altro socio) chiede al Comune di subentrare nella gestione della porzione di spiaggia fino allora gestita dalla parrocchia di Ca’ Lino con un trattamento di prezzo agevolato per le attività a carattere sociale.
Il Comune concede il sub ingresso e l’Ultima spiaggia apre i battenti con uno stabilimento balneare come tutti gli altri. La confinante, la Chiara srl, nel 2015 presenta ricorso al Tar, e vince, sostenendo che la procedura di sub ingresso non sia legittima perché la zona demaniale andava assegnata con normale bando pubblico. Ultima spiaggia non si arrende e ricorre in appello al Consiglio di Stato contro Chiara srl, difesa dall’avvocato Alegiani, e contro il Comune chiedendo che sia rivista la sentenza di primo grado. E qui secondo Alegiani si palesa in tutta la sua chiarezza il conflitto di interessi. «Mi pare evidente che il conflitto ci sia», spiega il legale, «ma non solo, mi stupisco pure che Ferro si sia candidato a sindaco sapendo di aver una causa aperta con l’amministrazione comunale. Secondo me Ferro non si poteva candidare e non poteva essere eletto perché il Testo unico prevede l’illegittimità per chi ha cause pendenti con l’ente in cui si candida. La causa era chiaramente pendente nella scorsa primavera quando Ferro si è candidato, dato che era già stato presentato ricorso al Consiglio di Stato. E non può valere nemmeno l’obiezione che si tratta di un ricorso presentato da una società e non da Ferro perché in realtà, trattandosi di una sas, rispondono direttamente i soci, non si tratta di un ente giuridico a sé come la srl».
L’avvocato solleva poi anche un’altra questione, relativa all’applicazione di quanto prevede la sentenza. Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del Tar, dispone che il Comune revochi la concessione dell’Ultima spiaggia e metta a bando la zona demaniale. «Vorrei capire come e quando il Comune intenda ottemperare», sostiene Alegiani, «ho già sollecitato in tre occasioni, il 15 dicembre, il 23 dicembre e l’8 gennaio, un incontro perché si proceda a applicare la sentenza, ma a oggi il Comune non mi ha dato riscontro e anche le parole con cui Ferro ha commentato la sentenza non fanno molta chiarezza su come voglia procedere».
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