Fa troppo freddo, annullato l’alcoltest
VILLORBA. Imputato assolto poichè «il fatto non sussiste». Secondo il tribunale di Treviso non può considerarsi provato il reato di guida in stato di ebbrezza in quanto freddo e umidità hanno reso inattendibile l’esito dell’alcoltest.
Lo ha stabilito il giudice Michele Vitale che ha così accolto il ricorso dell’imputato, che era stato fermato dai carabinieri il primo gennaio e difeso dall’avvocato Fabio Capraro, e pronunciato l’assoluzione. L'uomo era stato fermato dai carabinieri alle prime ore del mattino e il verbale evidenziava che l’uomo aveva “occhi lucidi e alito vinoso”. Indipendentemente dal dubbio che i sintomi siano l’esito di una serata di movida, è l'alcoltest a far registrare, alla prima prova, un tasso alcolemico pari a 1,38 g/l e, alla seconda prova, un tasso di 1,25 g/l.
A salvare l'uomo da una probabile condanna è però il teste escusso dalla difesa, un consulente tossicologo che fa vacillare gli esiti dell'accertamento: la misurazione, infatti, secondo il dottor Michele Cuttin non sarebbe attendibile se svolta in particolari situazioni climatiche, come suggerito dallo stesso libretto di istruzioni dell’etilometro. Il consulente aveva evidenziato, precisamente, che il test è stato condotto nel periodo in cui maggiormente si avverte il pungente inverno veneto, ad una temperatura di meno quattro gradi centigradi e con un tasso di umidità del 100%.
Lo stesso etilometro, come ammesso dalla casa produttrice, produce esiti affidabili soltanto se utilizzato a temperature tra 0 e 40 gradi e in condizioni di umidità tra 30 e 90 per cento, poichè, fuori dai canoni evidenziati, i valori alcolemici tendono ad aumentare. Dall’esito del processo è poi emerso che il conducente, al momento in cui è stato sottoposto all’alcoltest non stava neanche circolando perché era fermo ad assistere la passeggera che si sentiva poco bene. N
on può neanche escludersi, come spesso accade in situazioni del genere, che siano intervenuti fattori individuali come ad esempio uno stato febbrile che abbia alterato l'esito della prova mentre, per quanto riguarda l'alito vinoso, questo può anche dipendere da un rigurgito o da una recente assunzione di alcol, anche modesta. A fronte degli elementi indicati non è possibile avallare il ragionevole dubbio di superamento del tasso di 1,15 g/l e, pertanto, l'imputato è stato assolto.
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