Dolo, mano schiacciata in treno. Risarcita una studentessa

Trenitalia condannata dal Tribunale civile a pagare 72 mila euro tra danni e spese. La giovane era in viaggio, quando una porta si era chiusa, fratturandole tre dita

DOLO. La sua mano finì schiacciata tra le porte che separavano due scompartimenti del treno nel quale stava viaggiando verso Firenze, per sostenere gli ultimi esami prima della laurea. Lei si era appesa al bordo della parete per un improvviso scossone del treno, che le aveva fatto perdere l’equilibrio: la porta si era serrata all’improvviso, provocandole la frattura scomposta di tre dita, con 4 mesi di malattia e una certa rigidità della mano.

Quel giorno di dicembre 2011, l’allora 21enne studentessa di Gestione degli interventi, venne soccorsa dai passeggeri, fatta scendere a Montegrotto Terme e curata al pronto soccorso di Abano. Ma a causa della malattia, aveva saltato i tre esami già programmati e di conseguenza la laurea in calendario per aprile 2012 era slittata alla sessione successiva. Così la giovane donna - con l’avvocato Guido Simonetti - aveva fatto causa a Trentalia, chiedendo il risarcimento anche per la “perdita di chance”, per un concorso superato all’Usl 13, ma che rischiava di perdere per non poter allegare in tempo la laurea richiesta. A 7 anni di distanza, il Tribunale civile di Venezia ha condannato Trenitalia a risarcirle 62 mila euro di danni e 10 mila euro di spese processuali. Durante la causa, Trenitalia si era difesa appellandosi alle “Condizioni generali di trasporto”, che vietano ai viaggiatori si sostare ne passaggi di intercomunicazione tra i treni.

Ma tutti i testi hanno raccontato che la donna si stava spostando e che si è dovuta aggrappare al bordo della porta, per il sobbalzare del treno. Per il giudice, vale l’articolo 1681 del codice civile, che stabilisce che “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio”, oltre all’articolo 13 della legge 745/77 sulla specifica responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, che prevede che non sia il viaggiatore a dover provare l’anormalità del servizio, ma solo il nesso tra servizio ferroviario e danno subito. «L’improvvisa chiusura della porta», scrive la giudice Silvia Franzoso, «conduce ad inferire l’esclusiva responsabilità del danno da parte di Trentalia, trattandosi di un movimento meccanico non prevedibile da parte del viaggiatore, presumibilmente ricollegabile ad un’anomalia del funzionamento».

Il Tribunale ha liquidato tra danni biologici e invalidità 60 mila euro, saliti a 62.694 con gli interessi. Ha però rigettato la richiesta di risarcimento per la perdita di chance lavorativa, che sussiste solo a fronte di «certezza o elevata probabilità di avveramento». In questo caso, non c’è prova che la donna avrebbe superato i tre esami in tempo per potersi laureare ad aprile ed essere così assunta dall’Usl.
 

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