Contributi per i part time L’Inps perde la causa

Scorzè. Il giudice ha dato ragione a un gruppo di dipendenti della San Benedetto Vanno riconosciuti a fini pensionistici tutti i 12 mesi e non solo quelli lavorati
Di Gianni Favarato
Un modulo per la richiesta della pensione stamani 30 novembre 2011 a Pisa..ANSA/FRANCO SILVI
Un modulo per la richiesta della pensione stamani 30 novembre 2011 a Pisa..ANSA/FRANCO SILVI

Una sentenza storica e di rilevanza nazionale del tribunale di Padova ha dato ragione a un gruppo di lavoratori della San Benedetto con un contratto part-time verticale (ciclico) a tempo indeterminato.

La sentenza si richiama alle norme della Unione Europea, impone all’Inps di accreditare i contributi e l’anzianità pensionistica anche nei periodi di “non lavoro”. I sei dipendenti della San Benedetto di Scorzè avevano aperto, tramite il patronato Inas-Cisl, una causa nei confronti dell’Inps.

L’Istituto aveva infatti respinto la richiesta di accreditamento dei contributi relativi ai 3 mesi non lavorati, pregiudicando così la maturazione dei requisiti contributivi utili per il pensionamento. La questione non è di poco conto perché interviene sulla maturazione dei requisiti pensionistici dei lavoratori interessati. Per il Tribunale di Padova la risposta è affermativa. Anche quando il contratto a part-time prevede 9 mesi di effettivo lavoro all’anno e nei rimanenti 3 il lavoratore non svolge attività lavorativa. Il giudice del lavoro ha accolto pienamente il loro ricorso, patrocinato dall’avvocato Alberto Rela, facendo riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che a sua volta si richiama ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2010 che ha giudicato «la prassi dell’Inps incompatibile con la normativa comunitaria in materia di lavoro a tempo parziale». Il Giudice del lavoro, Perrone, nella sentenza fa riferimento alle clausole europee, secondo le quali «i periodi non lavorati discendono dalla normale esecuzione del contratto e non dalla sua sospensione, in quanto il tempo parziale non implica una interruzione dell’impiego».

La sentenza è stata accolta con soddisfazione dalla responsabile dell’Inas di Venezia, Ermelinda Ventriglia in quanto, ha spiegato, è «una chiara conferma della giustezza della nostra interpretazione delle norme che garantiscono un trattamento omogeneo tra tutti i lavoratori part-time quando il loro rapporto di lavoro rientra nei parametri minimi per l’accreditamento dei contributi. Basti pensare che per alcuni lavoratori questo significa aver avvicinato anche di quattro anni e mezzo la data dell’eventuale pensionamento anticipato».

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