Consulenza illegittima all'ex procuratore Fortuna, condannato Padoan
VENEZIA. «Illecita condotta con indebito esborso dannoso per le finanze pubbliche».
Così i giudici della Corte dei conti definiscono le due delibere con le quali l’allora direttore generale dell’Asl 12 Antonio Padoan assegnò nel 2009 una consulenza da 23 mila euro all’avvocato Ennio Fortuna - ex procuratore della Repubblica - per un parere legale sul project financing per un centro protonico all’ospedale all’Angelo (11.750 euro) e sulla gestione della gara calore-energia (11.980). Consulenze ritenute ora illegittime dai giudici contabili, perché prive di adeguate motivazioni e contrarie al codice sui contratti pubblici, che prevede il ricorso a consulenze esterne solo a fronte di eventi straordinari ai quali non si possa far fronte con le risorse e il personale interno. Non così - secondo la Corte dei Conti - è avvenuto nel caso dei due incarichi assegnati a Fortuna, pur a fronte della presenza di un ufficio legale interno.
Soldi che ora Padoan dovrà risarcire, insieme all’allora direttrice amministrativa dell’Asl Alessandra Massei (ognuno è stato ritenuto responsabile per il 40 per cento del danno complessivo e dovrà restituire 9492 euro). Con loro dovranno partecipare al risarcimento anche i due dirigenti che seguirono i progetti, Adriano Zuccato (2350 euro) e l’ingegner Girolamo Strano (2396 euro), condannati - si legge in sentenza - per il «marcato disinteresse e la grossolana disattenzione e trascuratezza nell’espletamento dei compiti istituzionali». Nessuno avrebbe fermato le due delibere, lasciando che il direttore generale Padoan disponesse quelle consulenze a suo piacimento.
Atti che avevano attirato l’attenzione della Procura contabile, con l’indagine avviata dal sostituto procuratore Chiara Imposimato. Nelle oltre 60 pagine di sentenza - che naturalmente potrà essere impugnata in appello dai condannati - si parla di «delibere prive delle motivazioni e presupposti» e di «travisamento delle chiare disposizioni di legge», laddove è ormai giurisprudenza acquisita che «la pubblica amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con proprio organico e personale, ricorrendo a soggetti esterni e consulenti solo in caso di eventi straordinari», per le «esigenze, sempre più pressanti di contenimento della spesa pubblica, soprattutto negli ambiti ove più chiaramente sono emersi sprechi per uso improprio delle collaborazioni esterne».
Nel caso degli incarichi attribuiti all’avvocato Fortuna - rimarcano i giudici - non solo le delibere mancacano di specifiche motivazioni sulla necessità di ricorrere all’esterno, ma non è stata presentata «nessuna relazione interna finale sull’attività svolta dal consulente, in violazione delle norme di buona amministrazione». Danno erariale, dunque, da risarcire.
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