Colpita dall’attaccapanni Actv risarcirà la passeggera

Sessantenne centrata dall’elemento d’arredo trasportato da un’altra donna L’azienda pagherà 8mila euro: «Oggetto fuori misura, non doveva essere a bordo»

MESTRE. L’attaccapanni a stelo trasportato in bus crolla addosso a una passeggera, Actv condannata a pagare i danni alla donna che aveva riportato, come diagnosticato dai medici, un trauma cranico non commotivo con contusione nella regione temporale sinistra e una distrazione dei muscoli cervicali. Invano l’azienda veneziana di trasporto pubblico ha cercato di sottrarsi alla richiesta di risarcimento, sostenendo che la colpa fosse imputabile alla passeggera proprietaria dell’attaccapanni. La giudice civile Paola Salmaso ha dato ragione a Carla Vignoto, agente di commercio sessantenne di Scorzé che si è costituita con l’avvocato Giorgio Caldera, riconoscendole circa 8mila euro di danni, oltre alla rifusione delle spese di lite, che dovranno essere pagati in solido tra Actv e Unipolsai Assicurazioni, compagnia dell’azienda di trasporto. L’incidente risale al pomeriggio del 13 marzo 2013. Vignoto era a bordo della linea 5 e stava per scendere alla fermata di San Giuliano. Si era preparata davanti alla porta centrale e vicino a lei c’era una donna con un attaccapanni. Percorrendo la discesa del cavalcavia, l’autista aveva dovuto frenare e l’attaccapanni a stelo, alto circa 150 centimetri, era caduto addosso alla sessantenne che era rimasta ferita al capo e al collo.

La donna aveva avanzato richiesta di risarcimento ad Actv, che tuttavia negava ogni responsabilità, sostenendo che la colpa fosse esclusivamente della proprietaria dell’elemento d’arredo. Così la passeggera ha intentato la causa civile contro l’azienda.

Secondo la giudice Salmaso, la responsabilità ricade su Actv ai sensi dell’articolo 1681 del codice civile sulla “Responsabilità del vettore”. Nella sentenza viene evidenziato che l’azienda di trasporto pubblico è venuta meno all’obbligo fondamentale di trasferire incolume a destinazione il trasportato, il che impone la vigilanza e la protezione dell’incolumità del passeggero. La giudice ha richiamato anche le condizioni generali di trasporto che vietano il trasporto di bagagli o pacchi che superino i 150 centimetri quale somma delle tre dimensioni. E quindi nel caso specifico il conducente non avrebbe dovuto consentire alla passeggera di salire a bordo con un oggetto di dimensioni superiori a quelle previste dal regolamento e tale da poter costituire fonte di pericolo. Per questo la giudice, sulla base dell’accertamento medico-legale, ha condannato Actv e l’assicurazione a pagare i danni alla sessantenne.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
 

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia