Cento senatori con competenze limitate
ROMA Con la tappezzeria “azzurro Savoia”, è stato il Senato del Regno fino alla nascita della Repubblica nel ’48. Anche a Torino Palazzo Madama, fino al 1865, poi a Firenze fino al 1871 e infine nella sede attuale. Rimane la dicitura Senato della Repubblica ma cambierà pelle e funzioni con la fine del bicameralismo paritario. La riforma ha ancora della strada da fare: terminerà solo con il referendum confermativo che chiamerà gli italiani a decidere. Bicameralismo. Camera dei deputati e nuovo Senato avranno funzioni diverse, e solo la prima, con 630 eletti a suffragio universale, rappresenta la nazione e voterà la fiducia al governo. Senato dei 100. Come il numero dei futuri senatori (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 di nomina del presidente della Repubblica). Saranno votati in conformità con le scelte degli elettori dai Consigli regionali, con una legge da varare entro sei mesi dall’entrata in vigore della riforma costituzionale. Restano senatori a vita solo gli ex presidenti della Repubblica. Mandato. La durata del mandato dei senatori è la stessa delle istituzioni territoriali che li hanno eletti. Conservano l’immunità parlamentare ma non avranno indennità aggiuntive. Funzioni legislative. Restano di formazione bicamerale solo le leggi costituzionali, il referendum, la legge elettorale e i trattati con l’Unione Europea. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Il Senato può chiederne l’esame con un terzo dei componenti, proporre modifiche al testo ma sarà la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Presidente della Repubblica. Sarà eletto con quorum più alto: dai due terzi dei componenti fino al terzo scrutinio. Dal quarto al settimo si scende ai tre quinti dei componenti e dall’ottava votazione dai tre quinti dei votanti. A sostituire il capo dello Stato non sarà più il presidente del Senato ma quello della Camera. Corte costituzionale. Cinque dei 15 giudici costituzionali saranno eletti dal parlamento: 3 dalla Camera e 2 dal Senato. Alla Consulta è assegnato il compito di giudizio preventivo della legge elettorale. Stato di guerra. Solo la Camera dei deputati a maggioranza assoluta delibera lo stato di guerra e ne attribuisce i poteri al governo. Federalismo. Non c’è più la legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Più autonomia anche in materia fiscale alle Regioni ma è introdotta una “clausola di supremazia” per cui lo Stato può intervenire con legge in materie di interesse nazionale come energia, infrastrutture, ambiente e protezione civile. Referendum e leggi popolari. Entrano in Costituzione i referendum propositivi. Le firme necessarie per le leggi di iniziativa popolare passano da 50mila a 150mila. Cnel e Province. Saranno aboliti. Nel caso delle Province, la cui cancellazione era già cominciata, era necessaria la modifica costituzionale.
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