Cassa integrazione straordinaria e in deroga, ecco le nuove norme

Normative più stringenti per le aziende industriali che avviano la procedura di crisi e limiti di durata Le imprese artigiane tra 5 e 15 dipendenti dovranno versare un contributo al Fondo di solidarietà
20100108 - PORTOVESME (CA)- LAB - ALCOA: CISL, CIRCA 2.000 OPERAI RISCHIANO CASSA INTEGRAZIONE - Operai dell'Alcoa davanti ai cancelli della fabbrica, oggi 8 gennaio 2010 a Portovesme (Ca). ANSA / GIUSEPPE UNGARI / dba
20100108 - PORTOVESME (CA)- LAB - ALCOA: CISL, CIRCA 2.000 OPERAI RISCHIANO CASSA INTEGRAZIONE - Operai dell'Alcoa davanti ai cancelli della fabbrica, oggi 8 gennaio 2010 a Portovesme (Ca). ANSA / GIUSEPPE UNGARI / dba

MESTRE.

Il 2016 è l’anno delle nuove regole per gli ammortizzatori sociali previste dal Jobs Act per le aziende artigiane e industriali che avvieranno procedure di crisi e vogliono utilizzare l’ex cassa integrazione “in deroga” e “straordinaria”. La cassa integrazione “in deroga”, che era concessa con fondi regionali alle aziende artigiane con meno di 15 dipendenti, sparisce per lasciare il posto al nuovo Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato.

La nuova normativa comporterà un maggior rigore, ma anche tempi più rapidi, per la concessione della cassa integrazione straordinaria nelle imprese in grave crisi che dovranno dimostrare a tutti gli effetti di essere in crisi ma anche di aver avviato investimenti e ristrutturazioni al fine di riavviare a pieno regime l’attività produttiva.

In base alle nuove regole, si profilano così procedure più semplici ai fini dell’autorizzazione, con una domanda e un’erogazione del trattamento più snelle e veloci e la costituzione di fondi bilaterali obbligatori (finanziati da contributi a carico sia del titolare che dei dipendenti) per le  piccole aziende che hanno alla dipendenze tra 5 e 15 dipendenti. Per chiedere la cassa integrazione il decreto, appena entrato in vigore, stabilisce che deve essere l’impresa a presentare la domanda, in via telematica, all’Inps entro 15 giorni. Il tetto massimo della durata della cassa integrazione, tra trattamento ordinario e straordinario, sarà di 24 mesi, nell’arco di un quinquennio mobile. La durata del trattamento potrà salire a 36 mesi nel caso in cui siano stati utilizzati i contratti di solidarietà. Vengono poi resi più veloci i tempi di erogazione per le istanze presentate entro 30 giorni dalla formale richiesta alle sedi dell’Inps territoriali: se la domanda sarà presentata 15 giorni dopo l’avvio della cassa integrazione, il trattamento avrà inizio dalla settimana successiva a quella di presentazione. I titolari delle aziende artigiane dovranno pagare per ciascun lavoratore alle proprie dipendenze un contributo sarà pari allo 0,25% che corrispondono a 50-55 euro circa all’anno in più per dipendente. Da gennaio 2016 deve essere la sede Inps territoriale a provvedere ad erogare l’assegno di cassa integrazione entro 30 giorni. Per la cassa straordinaria e ordinaria è previsto che non superino la durata di 24 mesi in un quinquennio mobile, salvo se nel caso dei contratti di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi.

Gianni Favarato

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