Caso Vogel, nessun risarcimento. La vedova condannata alle spese

Il turista tedesco rimase schiacciato dallo scontro tra gondola e vaporetto nel 2013. La donna dovrà pagare 229 mila euro di parcelle alle parti a processo. La sentenza potrà essere impugnata in Appello
INTERPRESS/TAGLIAPIETRA. 17.08.2014.- PREGHIERA IN RICCORDO DI VOGEL AD UN ANNO DELL'INCIDENTE
INTERPRESS/TAGLIAPIETRA. 17.08.2014.- PREGHIERA IN RICCORDO DI VOGEL AD UN ANNO DELL'INCIDENTE

VENEZIA. Nessun risarcimento (al momento) in sede civile per la vedova del criminologo tedesco Joachim Vogel, rimasto schiacciato da un vaporetto mentre era in gondola in Canal Grande con la famiglia il 17 agosto 2013. La giudice Martina Gasparini ha depositato ieri la sentenza con cui ha rigettato la richiesta di risarcimento presentata al gondoliere Stefano Pizzaggia, che quel giorno trasportava la famiglia, dalla vedova Vogel, anche in rappresentanza dei tre figli. La richiesta ammontava a 7,5 milioni di euro. La famiglia ha già ricevuto 300mila euro di provvisionale disposta dal gip a carico dei piloti dell’Actv Riccardo De Ambrosi, Manuel Venerando, Fabio Zamboni e del tassista Franco Ambrosi, condannati nel 2015 in abbreviato, oltre al milione versato dall’assicurazione di Actv ed ai 200mila di provvisionale a carico di Daniele Forcellini, il gondoliere condannato lo scorso anno a 10 mesi.

La posizione di Pizzaggia in sede penale era stata archiviata in fase di indagine dal pm Roberto Terzo. In sede civile il gondoliere, difeso dall’avvocato Gabriele Annì, aveva chiamato in causa la propria assicurazione, oltre ad Actv, a Forcellini e Ambrosi con la rispettiva assicurazione.

La vedova aveva chiesto il maxi risarcimento a Pizzaggia contestando le conclusioni dell’inchiesta penale, in particolare in relazione alla posizione della gondola all’ormeggio al Magistrato alle Acque e al mancato avviso ai passeggeri di scendere sul pontile «abbandonandoli invece alla loro tragica sorte», si legge nell’atto di citazione.

La giudice Gasparini, accogliendo le tesi difensive, ha rigettato integralmente le domande della vedova evidenziando anzitutto l’intervenuta prescrizione maturata prima dell’instaurazione del procedimento.

In questo caso specifico vale il Codice della Navigazione che prevede come i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e bagagli si prescrivano trascorsi sei mesi dall’arrivo a destinazione del passeggero (o dal giorno in cui sarebbe dovuto arrivare).

L’incidente era avvenuto il 17 agosto 2013, la prescrizione scattava quindi il 17 febbraio 2014, mentre le prime richieste di risarcimento (all’assicurazione) erano arrivate successivamente.

Quanto invece alla richiesta di risarcimento per fatto illecito (articolo 2043 del codice civile), la giudice chiarisce nella sentenza come debba essere rigettata per infondatezza nel merito «alla luce delle risultanze degli atti penali e degli esiti dell’inchiesta amministrativa».

Quest’ultima, infatti, aveva evidenziato l’assenza di responsabilità colposa nei confronti di Pizzaggia e anzi «una condotta prudente e incolpevole». Il gip, invece, archiviando il procedimento, rilevava come «l’indagato ha tenuto l’unica condotta di navigazione corretta e, all’esito degli esperimenti giudiziali, non vi erano altre condotte che avrebbero potuto porre in salvo i passeggeri».

Di qui il rigetto della domanda di risarcimento da parte della vedova e quindi il rigetto delle chiamate in causa, condannata a sua volta al pagamento di 229mila euro di spese legali a favore delle parti chiamate in causa. La sentenza potrà essere impugnata in Appello. —


 

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia