Arresto obbligatorio solo in casi tassativi

Per l'omicidio colposo stradale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato solo in determinati casi previsti dall’articolo 589 bis che ha introdotto il reato nel codice penale italiano...

Per l'omicidio colposo stradale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato solo in determinati casi previsti dall’articolo 589 bis che ha introdotto il reato nel codice penale italiano con la legge votata il 23 marzo 2016.

Si tratta di casi tassativi: quando il reato, punito con la reclusione da 8 a 12 anni, è commesso da un soggetto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il soggetto, per colpa, deve aver provocato la morte di una o più persone. Negli altri casi l'arresto è facoltativo.

È sempre consentito l’arresto in caso di fuga del conducente: qualora l’automobilista pirata, infatti, dovesse fuggire a seguito dell’incidente, scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi. Tuttavia se si “costituisce” alle forze dell’ordine prima di essere individuato, il conducente può evitare l’arresto, come di regola accade. (cri.gen.)

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