Appalto in biblioteca, assolto Bastianello
SPINEA. Venti giorni fa era stata la Corte d’appello di Venezia ad assolvere l’imprenditore padovano Giuliano Bastianello (nella foto), nei giorni scorsi sono stati i giudici della Corte d’appello di Firenze ad assolverlo ancora una volta. A chiederne la condanna era stata la veneziana Antonella Agnoli, responsabile della Biblioteca comunale di Spinea e componente della commissione che aveva aggiudicato l’appalto da cui era stato esclusa la ditta di Bastianello: la funzionaria aveva chiesto che la Corte fiorentina condannasse l’imprenditore padovano a risarcirle danni patrimoniali e all’immagine per complessivi 40 mila euro.
Stando alle accuse, Bastianello avrebbe offeso l’onore della Agnoli inviando una lettera al responsabile dell’appalto per gli arredi della biblioteca di Empoli in cui sosteneva che la gara per le forniture di arredi della biblioteca di Spinea si era svolta in «condizioni viziate e gravate da un palese condizionamento operato dalla Agnoli... che aveva tenuto un atteggiamento di scarso equilibrio di giudizio ed imparzialità», ed era stata definita «sedicente esperta» e «procacciatrice di commesse». Già il giudice di pace prima e il Tribunale di Firenze poi avevano assolto Bastianello, ora l’ha fatto anche la Corte d’appello, la quale ha condannato la Agnoli a pagare quasi diecimila euro, si tratta delle spese di giudizio.
«La critica manifestata nelle missiva si è atteggiata a costrutto narrativo», si legge nella sentenza, «che, basato sulla rievocazione di fatti storici, li ha riportati in forma aderente a quanto emerge da una relazione del presidente della Commissione esaminatrice dell’appalto per la biblioteca di Spinea in cui si legge di un grave episodio: la conoscenza del concorrente di Bastianello di informazioni apprese da un componente della commissione indicato nella Agnoli di cui erano evidenziati scarso equilibrio ed imparzialità». I giudici fiorentini, inoltre, sottolineano che «la realtà fattuale non è stata nella missiva utilizzata e narrata in modo volutamente alterato e offensivo». «E’ da osservare che risulta rispettato anche il requisito della continenza, senza gratuiti attacchi» e conclude la sentenza «ne consegue che è da escludere il carattere diffamatorio del contenuto della missiva e di conseguenza la domanda risarcitoria proposta dalla Agnoli deve essere respinta».
Giorgio Cecchetti
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