Affittacamere per i turisti servono 45 metri quadri

Superficie minima degli alloggi, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar secondo cui bastavano 38 metri quadri: «Per arginare il proliferare di attività»
Caiaffa Venezia 27.08.2011.-Portabagagli abusivi sul ponte di Calatrava. lato Stazione.- Interpress Caiaffa Venezia 27.08.2011.-Portabagagli abusivi sul ponte di Calatrava. - Interpress
Caiaffa Venezia 27.08.2011.-Portabagagli abusivi sul ponte di Calatrava. lato Stazione.- Interpress Caiaffa Venezia 27.08.2011.-Portabagagli abusivi sul ponte di Calatrava. - Interpress
VENEZIA. Sette metri quadrati che fanno la differenza nel poliedrico mondo delle affittanze turistiche in centro storico. Non bastano infatti 38 metri quadrati per poter parlare di attività ricettiva extra alberghiera, ovvero alloggi per i turisti, ma servono minimo 45 metri quadrati - come previsto dal regolamento edilizio comunale - nell’ottica di garantire igiene e funzionalità. A segnare il punto fermo, le due sentenze del Consiglio di Stato sullo stesso argomento (presidente Sergio Santoro, estensore Oreste Mario Caputo) pubblicate nei giorni scorsi, che hanno ribaltato i due pronunciamenti del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 2015.


A presentare ricorso era stato il Comune di Venezia dopo che i giudici del Tar avevano dato ragione a due proprietari - una società francese e un privato - di alloggi per turisti con superficie inferiore a 45 metri quadri. Ca’ Farsetti aveva a suo tempo disposto il divieto di prosecuzione delle attività in virtù della violazione del regolamento comunale, ma i proprietari si erano appellati al Tar, vincendo: secondo i giudici amministrativi di primo grado, infatti, alloggi per uso extra alberghiero o per abitazione a Venezia sono equivalenti e quindi possono essere della stessa superficie minima di 38 metri quadri, nonostante il regolamento edilizio imponga i 45 metri quadri per le affittanze turistiche.


I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto l’appello del Comune contro le sentenze del Tar. Secondo Ca’ Farsetti, infatti, «per garantire la tutela del tessuto urbano veneziano, il Comune avrebbe la potestà di introdurre una specifica disciplina urbanistico-edilizia delle attività ricettive, tanto alberghiere quanto extra alberghiere, prevedendo che “le unità ammobiliate a uso turistico sono consentite nelle unità edilizie dove è prevista la residenza, purché l’unità immobiliare non sia inferiore ai 45 metri quadri”. Impedire il frazionamento delle unità immobiliari, con il conseguente aggravio del carico urbanistico, sarebbe la ratio sottesa alla disciplina urbanistica richiamata, cui il Comune si è attenuto nell’intento anche di preservare la tipologia originaria delle unità edilizie e del tessuto architettonico della città».


Spiegano i giudici, sostenendo la fondatezza del ricorso, che «la diversità di superficie minima richiesta, lungi dall’essere ingiustificata e irrazionale, rispecchia la peculiare finalità perseguita dagli alloggi ammobiliati con destinazione ricettiva extra alberghiera intesa ad arginare nel centro urbano il proliferare di esercizi di affittacamere o di alloggi ammobiliati realizzati all’interno di unità abitative preesistenti».


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